PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane nonché delle Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 ed il 28 febbraio 1998, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi vigenti in materia e dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefìci economico-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art. 2.

      1. I benefìci economici stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Art. 3.

      1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve intendersi inclusa anche la quattordicesima mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono, unitamente

 

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calcolata nella quota «A» di pensione, quale normale mensilità.
      2. La base di calcolo specificata al comma 1 del presente articolo si applica nei confronti del personale postelegrafonico collocato in quiescenza a decorrere dal 1o gennaio 1996 ai sensi dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996-1997, di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1o ottobre 1996.

Art. 4.

      1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 3 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione della buonuscita.

Art. 5.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.